In Gazzetta la manovra economica: Sanatoria catastale, Scia, semplificazione conferenza servizi

Sul supplemento ordinario n. 174 alla Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio è stata pubblicata la legge 30 luglio 2010, n. 122 recante "Conversione in legg...

02/08/2010
Sul supplemento ordinario n. 174 alla Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio è stata pubblicata la legge 30 luglio 2010, n. 122 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".
Il decreto-legge è stato convertito in legge dopo un doppio voto di fiducia prima al Senato e, successivamente alla Camera dei deputati dove è stato approvato senza modificazioni con 321 voti favorevoli, 270 contrari e 4 astenuti.
Vengono confermate numerose norme contenute già nel decreto-legge n. 78 e segnaliamo, in particolare:
  • Sanatoria Catastale (articolo 19)
    Entro il 31 dicembre 2010, i titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati ma individuati secondo le procedure di cui all'art. 2, comma 36, sono tenuti a presentare, ai fini fiscali, la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. In caso contrario, l'Agenzia delle Entrate procederà d'ufficio con l'attribuzione, con oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010 agli immobili non regolarizzati di una rendita catastale "presunta", da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dal Comune.
    Entro la medesima data, i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato variazioni di consistenza o di destinazione non dichiarate in catasto, sono tenuti a presentare, ai fini fiscali, la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.
  • Semplificazione della Conferenza di servizi (articolo 49)
    In caso di opera o di attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e che si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e di AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
  • Segnalazione certificata inizio attività (articolo 49)
    Viene sostituito l'art. 19, sulla dichiarazione di inizio attività, della L. 241/1990, con la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività.
    Viene, in particolare, previsto che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato, compre se le domande per le iscrizioni in albi o ruoli, richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, è sostituito da una segnalazione dell'interessato. La segnalazione sostituisce l'atto della Pubblica amministrazione il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria.
    La nuova norma viene estesa anche ai lavori per i quali era necessaria una DIA e diventa, quindi, possibile l’inizio dei lavori nel giorno stesso della segnalazione all’amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera.
  • Certificati verdi (articolo 45)
    Ripristinato l'obbligo per il Gse di riacquistare i certificati verdi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in eccesso sul mercato, ma anche il taglio del 30% della spesa sostenuta dal Gestore dei servizi energetici a decorrere dal 2011 per il ritiro dei certificati in scadenza nell'anno, rispetto a quella sostenuta nel 2010. Inoltre, precisa la norma, almeno l'80% della riduzione del 30% dei costi dovrà derivare dal contenimento della quantità dei certificati verdi in eccesso.
    La misura sarà definita da un decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre 2010. La norma prevede inoltre che le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni Cipe relative alle fonti assimilate alle rinnovabili sono destinate a un fondo del ministero dell'Istruzione per interventi nel settore della ricerca e dell'università.

A cura di Paolo Oreto
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